Comune di Rosolini

Ravvedimento operoso


La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cd."ravvedimento operoso" è prevista dall'art 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Tale norma di legge dispone che "in caso di ravvedimento operoso avvenuto prima che la violazione sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza,la sanzione è ridotta: ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle ommissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'ommissione o dall'errore(..). Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. La Circolare del Ministero delle Finanze n.180/E del 10/07/1998 ha chiarito l'applicazione di questo istituto affermando che "il soggetto che ha omesso, per intero o parzialmente, di versare un'imposta alla prescritta scadenza (nel caso dell'I.C.I. entro il 30/06 per l'acconto e il 20/12 per il saldo) può rimediare all'inadempimento entro 30 giorni dalla commessa violazione, beneficiando della riduzione della sanzione a 1/8 (vale a dire 3,75%, dato che l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 stabilisce, per tutti i tributi, che ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto è punita con una sanzione del 30%), oppure, a propria scelta, entro il più ampio margine di un anno dalla commessa violazione usufruendo in tal caso della riduzione della sanzione ad 1/5, cioè al 6% (tale riduzione è stata modificata da 1/6 a 1/5). La circolare 184/E chiarisce anche come materialmente può essere perfezionato il ravvedimento operoso. "Il pagamento va effettuato tramite lo stesso modulo, con caratteri in colore rosso, che serve per versare l'I.C.I. in autotassazione. Nel caso vengano sanati omessi/parziali versamenti, esso va compilato, in tutte le sue parti, con la seguente avvertenza. Nelle caselline dedicate alle voci "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi (calcolati al tasso legale - 5% fino al 31/12/1998, 2,5% dal 01/01/1999 al 31/12/2000, 3,5% dal 01/01/2001, 3% dal 01/01/2002 - con maturazione giorno per giorno). La somma che si va a versare deve invece, comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi .