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C o m u n e d i R o s o l i n i
96019 ROSOLINI - Via Roma 2
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Telefono: 0931.500111 - Fax: 0931.501563
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In questa sezione sono pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione dell' amministrazione, le attivita' e le sue modalita' di realizzazione.
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Pagamento
Il versamento dell'I.C.I. deve essere effettuato in due rate: - il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente, entro il 16 giugno; - il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso (calcolato sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno medesimo, entro il 16 dicembre. Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno. I versamenti devono essere effettuati: tramite Modello F24 oppure tramite c/c Postale n.12484978 intestato a: "Comune di Rosolini - Servizio di Tesoreria ICI" Dovunque si paghi, il modulo di versamento è identico ed è distribuito gratuitamente. Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune. In questo caso occorre indicare su apposito modulo di versamento il conto corrente postale del concessionario della riscossione dell'I.C.I. competente. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché, con comunicazione da rendere all'Ufficio I.C.I. del Comune entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. In caso di pagamento tardivo, il contribuente può avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo n. 472 del 18.12.1997, compilando l'apposito modulo e presentandolo presso l'Ufficio I.C.I.. Tale agevolazione prevede: · 1/8 della sanzione (3,75%) con pagamento entro un mese; · 1/5 della sanzione (6%) con pagamento oltre un mese, ma entro l'anno. In ambedue i casi, comunque, il contribuente è obbligato a pagare anche gli interessi legali (3% annuo) maturati per ogni giorno di ritardo. Il contribuente può richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle maggiori somme pagate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento (art. 13 del D. L.vo n. 504 del 30.12.1992).
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