Comune di Rosolini

Comune di Rosolini
 Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
 
 STATUTO COMUNALE
 

Approvato con  delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 28/08/2019
Pubblicazione nella G.U.R.S. supplemento straordinario (parte I)
n. 49 del 31 Ottobre 2019

 
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
 
ART. 1
Autonomia statutaria
 
1. Il Comune di Rosolini è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e
il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Rosolini nei rapporti con lo Stato, con la Regione Sicilia, con la Provincia di Siracusa e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
4. Appartengono alla comunità rosolinese coloro che risiedono nel territorio comunale o vi hanno dimora o vi svolgono abitualmente attività lavorativa.

5. Il Comune di Rosolini:
  1. è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
  2. si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia e della sussidiarietà degli enti locali;
  3. considerata, in particolare, la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
  4. valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e con i soggetti privati che svolgono funzioni pubbliche;
  5. realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.
 
ART. 2
Finalità
 
1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Rosolini ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.
3. In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
  1. rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
  2. promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
  3. recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, architettoniche e delle tradizioni locali;
  4. tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della genitorialità e dei minori, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
  5. superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
  6. promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile, e anziana;
  7. promozione della funzione sociale e della iniziativa economica in tutti i settori, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
4. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
5. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
6. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
  1. dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Rosolini; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
  2. rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
  3. sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
 
ART. 3
Territorio e sede comunale
 
1. Il territorio del Comune è delimitato dalle vigenti disposizioni di legge e si estende ai confini dei Comuni di Noto, Ispica, Modica e Ragusa.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Roma n. 2. Lo stesso è dedicato a “G. Cartia”.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del Comune di Rosolini non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
 
ART. 4
Stemma e gonfalone
 
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Comune di Rosolini”.
2. Lo stemma del Comune, giusta deliberazione consiliare n. 281/1991, è raffigurato da un’aquila con ali spiegate, gli artigli adunchi e distesi, sormontata da una corona all’antica d’oro, con lo scudo dello stemma dei principi Moncada - Paternò sul petto e con striscia ai piedi contenente la dicitura “Universitas Rosolinorum Regi beneficio” su fondo azzurro.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
 
 
 
 
ART. 5
Consiglio comunale dei ragazzi
 
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi, sono stabilite con apposito regolamento.
 
ART. 6
Biblioteca pubblica
  1. Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità, ed una via attraverso la quale:
  1. mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell’uomo;
  2. conservare la memoria della propria comunità.
2. Il Comune assicura l’autonomia culturale della propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizza l’integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.
3. Il Comune gestirà il servizio di biblioteca pubblica secondo i termini che saranno previsti dall’apposito regolamento.
 
ART. 7
Programmazione e cooperazione
 
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Siracusa, con la Regione Sicilia e con l’Unione Europea nel rispetto delle competenze previste nei Trattati, Regolamenti e Direttive.
 
ART. 8
Albo pretorio
  1. Ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii. è istituito l’Albo Pretorio on-line.
  2. Il Segretario Generale dell’Ente o un suo delegato, avvalendosi degli uffici, cura la pubblicazione on-line degli atti  sul sito internet ufficiale del Comune di Rosolini alle pagine Web “www.comune.rosolini.sr.it”.
Dopo l’entrata in vigore del presente Statuto deve essere redatto ed approvato apposito Regolamento in materia
 
 
TITOLO II - Ordinamento strutturale
 
CAPO I
Organi e loro attribuzioni
 
ART. 9
Organi
 
1. Sono organi di governo del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
 
ART. 10
Deliberazioni degli organi collegiali
 
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute della giunta sono firmati dal sindaco e dal segretario generale, mentre quelli delle sedute del consiglio sono firmati dal presidente e dal segretario generale.
 
ART. 11
Consiglio comunale
 
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Successivamente è eletto il vice – presidente.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari, potrà proporre atti di indirizzo alle singole Commissioni Consiliari affinché apportano modifiche ed integrazioni ai regolamenti esistenti o ne prevedano di nuovi
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, ragionevolezza, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa con propri servizi, attrezzature, risorse finanziarie ed apposite strutture in cui operare. La Giunta, nella redazione del bilancio, annuale e pluriennale, prevede le somme necessarie per assicurarne l’autonomia.
8.  Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
9. Nelle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Comunale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa, ai sensi dell'art. 3della Legge Regionale 5 Aprile 2011, n .6.
 
ART. 12
Sessioni e convocazione
 
1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria o urgente.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
3 bis. Sono straordinarie le sessioni che hanno luogo in qualsiasi periodo dell’anno; sono urgenti le sessioni nelle quali la consegna degli avvisi di convocazione è eseguita almeno 24 ore prima dell’ora stabilita per la seduta consiliare.
3 ter. In ogni caso non può essere indetta la sessione se gli argomenti non sono corredati dai pareri e dalle attestazioni previste dalla legge.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. Per le funzioni di indirizzo e controllo assegnate alla competenza del consiglio su richiesta possono essere portati all’ordine del giorno argomenti su criteri generali cui devono attenersi gli altri organi dell’Ente nell’adozione degli specifici atti di competenza.
6. La convocazione avviene a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) con avvisi inviati ai componenti del Consiglio presso l’indirizzo da loro depositato con apposita dichiarazione scritta ovvero assegnato dall’Amministrazione. La consegna dell’avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Elettronica certificata. La Conferenza dei Capigruppo può disporre che tale modalità sia integrata da altre forme di comunicazione volte a diffondere l’avvenuta convocazione delle sedute, come l’invio di brevi messaggi di testo (SMS) al telefono cellulare dei consiglieri ovvero l’inoltro della convocazione anche ad altri indirizzi di posta elettronica ordinaria aggiuntivi alla PEC, ovvero su richiesta del singolo consigliere comunale attraverso la modalità cartacea L’avviso di convocazione viene contestualmente pubblicato sul sito internet del Comune di Rosolini, assolvendo in tal modo gli obblighi di pubblicazione. Ove per cause di forza maggiore la spedizione telematica non potesse avere luogo, si procederà a recapitare l’avviso di convocazione a mezzo del messo comunale.
7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicizzato almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
10. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
11. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene effettuata dal presidente uscente e deve aver luogo entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.
12. I casi di decadenza e scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
 
ART. 13
Presidente del consiglio comunale – Vice Presidente del consiglio Comunale
 
1.Il presidente del consiglio comunale rappresenta il consiglio , ne tutela la dignità del ruolo e ne assicura l’esercizio delle funzioni.
1 bis. Il Presidente del Consiglio viene eletto dai consiglieri in carica, quando lo stesso riporta almeno i 2/3 dei voti dei consiglieri attribuiti; se ciò non dovesse avvenire ci sarà una seconda votazione in cui sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.Il presidente in particolare:
  1. emana annualmente, ai fini dell’autonomia contabile del consiglio, le direttive tese all’attuazione dei programmi di funzionamento del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo;
  2. autorizza i consiglieri comunali in ordine ad incarichi speciali o missioni svolte per ragioni connesse al mandato;
  3. rilascia attestazioni o certificazioni su problematiche riguardanti i consiglieri comunali.
3. Al presidente spettano, in ogni caso, i poteri più dettagliatamente previsti dal regolamento consiliare.
4. I poteri di cui ai commi precedenti, in caso di assenza o impedimento del presidente, sono attribuiti al vice presidente e, in caso di assenza di questi, al consigliere anziano per voti.  
5. Il vice presidente del Consiglio viene eletto con procedura analoga per l’elezione del Presidente.
6. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Comunale ove vengano formalmente accertate a suo carico gravi  inadempienze e/o per  violazione di legge, del presente statuto o regolamenti comunali, nonché di atti e comportamenti che pregiudicano il buon e corretto funzionamento del Consiglio ed il pieno esercizio delle prerogative  consiliari. La mozione di revoca motivata , che deve essere sottoscritta dai  2/5 dei Consiglieri assegnati e presentata al Segretario Generale dell’Ente, è  messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre  30 giorni dalla sua presentazione.  La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.
7. Il disposto del precedente comma si applica anche al  Vice Presidente del Consiglio.
 
 
ART. 14
Linee programmatiche di mandato
 
1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.
3. Con cadenza almeno semestrale, entro il 30 Aprile ed entro il 30 Ottobre, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
 
ART. 15
Commissioni
 
1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
 
ART. 16
Consiglieri
 
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni, in generale, per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
 
 ART. 17
Diritti e doveri dei consiglieri
 
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 18 del presente Statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale, ove  si procederà a recapitare l’avviso di convocazione a mezzo del messo comunale qualora  per cause di forza maggiore la spedizione telematica non potesse avere luogo o su richiesta dello stesso consigliere comunale
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
6. I consiglieri comunali godono dell’indennità di carica prevista dalla legge e dettagliatamente disciplinata dal regolamento comunale per il funzionamento del consiglio
7. I Consiglieri Comunali hanno la facoltà di rinunciare, comunicando per iscritto, all’indennità prevista dalla legge e/o richiedere la devoluzione ad apposito capitolo di Bilancio.
 
 
ART. 18
Gruppi consiliari
 
1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2.  I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti dal numero minimo di membri previsti dal regolamento consiliare.
3.  È istituita, presso il Comune di Rosolini, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 17, comma 3, del presente Statuto e dalla vigente normativa. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.
5. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di otto consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco, nei giorni e nelle ore in cui vi sia il normale funzionamento degli uffici comunali.
 
ART. 19
Sindaco
 
1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario generale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
 
ART. 20
Attribuzioni di amministrazione
 
1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il sindaco:
  1. dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
  2. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
  3. convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 1, lett. b) 6 della L.R. n. 48/1991 e dall’ art.8 del d.lgs. n. 267/2000;
d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
f) nomina il segretario generale, scegliendolo nell'apposito albo;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili, compatibilmente alle possibilità finanziarie dell’Ente.

  ART. 21
Attribuzioni di vigilanza
 
1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario generale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
 
ART. 22
Attribuzioni di organizzazione
 
1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a)stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della giunta comunale, ne dispone la convocazione e la presiede;
b)esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c)propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
      
ART. 23
Vice - sindaco
 
1. Il vice - sindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
 
ART. 24
Mozioni di sfiducia
 
1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da due terzi dei consiglieri assegnati. 
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, ne consegue l’immediata cessazione dalla carica degli organi del Comune secondo le modalità previste dall’art. 10 della L. R. n. 35/1997.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere presentata prima del termine di ventiquattro mesi dall’inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.
 
ART. 25
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco
 
1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 5 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice - sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
 
ART. 26
Giunta comunale
 
1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
           
ART. 27
Composizione
 
1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori pari a 5, di cui uno investito della carica di vice sindaco.
2. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.
3. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.
4. Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 28
Nomina
 
1. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
 
ART. 29
Funzionamento della giunta
 
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
 
ART. 30
Competenze
 
1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a)  propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove.
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i)  dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
k)  esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla  Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad  altro organo;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Generale;
o) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
p) approva il PEG su proposta dei Servizi Finanziari;
q) autorizza il legale rappresentante dell’Ente a resistere e/o promuovere azioni legali;
 
 
TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
 
CAPO I
Partecipazione e decentramento
 
ART. 31
Partecipazione popolare
 
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
 
CAPO II
Associazionismo e volontariato
 
ART. 32
Associazionismo
 
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
 
 ART. 33
Diritti delle associazioni
 
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.
 
ART. 34
Contributi alle associazioni
 
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
 
ART. 35
Volontariato
 
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Gli enti che svolgono attività di volontariato possono esprimere pareri su bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
 
CAPO III
 
Modalità di partecipazione
 
ART. 36
Consultazioni
 
1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
 
ART. 37
Petizioni
 
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse del Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 30 giorni.
 
ART. 38
Proposte
 
1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 500 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
 
ART. 39
Referendum
 
1. Un numero di elettori residenti, non inferiore a 1.500 degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto comunale;
b) Regolamento del consiglio comunale;
c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
 
ART. 40
Accesso agli atti
  1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
  2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
  3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
  4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
  5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
  6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
ART. 41
Diritto di informazione
 
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione di tutti gli atti dell’Amministrazione, avviene attraverso l’utilizzo dell’Albo pretorio on-Line, e delle sezioni dedicate nella parte di spazio Web del sito istituzionale di questo Comune, raggiungibile al, seguente indirizzo: www.comune.rosolini.sr.it
 
ART. 42
Istanze
  1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
  2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.
 
CAPO IV
 
ART.43
Diritto di intervento nei procedimenti
  1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
  2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
 
ART. 44
Procedimenti a istanza di parte
  1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.
  2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
  3. A ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
  4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
  5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
 
ART. 45
Procedimenti a impulso di ufficio
  1. Nel caso di procedimenti a impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
  2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.
  3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art.38 dello statuto.
 
ART.46
Determinazione del contenuto dell’atto.
 
  1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
  2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.
 
 
TITOLO IV
 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
 
ART.47
Obiettivi dell’attività amministrativa.
  1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
  2.  Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
  3. Il Comune allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la provincia.
 
ART.48
Servizi pubblici comunali.
  1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.
  2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
 
 
ART. 49
Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica
  1. Il Comune, visti gli articoli 1,2,3,4,5,43,114,118 della Costituzione, riconosce i sevizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche, trasporti, viabilità e quant’altro riconoscerà il Consiglio comunale, di preminente interesse generale.
  2. Riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene pubblico.
  3. Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute le proprietà delle reti e la gestione dei servizi idrici.
  4. Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del D. Lgs. N. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all’acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini.
 
ART.50
Forme di gestione dei servizi pubblici.
  1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
  1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati; f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla Legge.
  1. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la Legge non riserva in via esclusiva al Comune.
  2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
  3. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
 
ART.51
Aziende speciali.
  1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
  2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
  3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.
  
ART.52
Struttura delle aziende speciali.
  1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
  2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
  3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
  4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi in cui la legge consente la chiamata diretta.
  5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
  6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
  7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.     
 
ART. 53
Istituzione
  1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di propri statuti approvati dal consiglio comunale..
  2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
  3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
  4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
  5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
  6. Il regolamento comunale può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.
 
ART. 54
Società per azioni o a responsabilità limitata.
  1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
  2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
  3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
  4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
  5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
  6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
 
ART. 55
Convenzioni
  1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
  2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
 
ART. 56
Consorzi
  1. Il comune, può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
  2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
  3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'articolo 41, 2° comma del presente statuto.
  4. Il Sindaco o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
 
ART.57
Accordi di programma
  1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
  2. L'accordo di programma, consiste nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso;
 
 
 TITOLO V
 
UFFICI E PERSONALE
 
CAPO I
 
UFFICI
 
ART. 58
Principi strutturali e organizzativi
  1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
  1. una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi,
  2. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  3. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
 
ART. 59
Organizzazione degli uffici e del personale
  1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
  2. Gli uffici sono organizzati in settori secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
  3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
  4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
 
ART. 60
Regolamento degli uffici e dei servizi.
  1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi. 
  2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
  3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
  4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
 
ART. 61
Diritti e doveri dei dipendenti.
  1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
  2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
  3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e la integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.
  4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e degli organi collegiali.
  5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
  6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
 
CAPO II
 
PERSONALE DIRETTIVO
 
ART. 62
Responsabili degli uffici e dei servizi.
  1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
  2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
  3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta comunale.
 
 ART. 63
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.
 
I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazioni degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle riservate alla competenza del sindaco;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco;
j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
m) rispondono, nei confronti del segretario generale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
 
ART. 64
Conferenza dei responsabili dei servizi
  1. E’ istituita la conferenza dei responsabili dei servizi, di cui fanno parte il segretario generale, che la presiede, ed i responsabili dei servizi. E’ convocata dal segretario generale, di sua iniziativa o su richiesta di altro componente.
  2. La conferenza svolge attività di programmazione, raccordo e coordinamento a livello di attività di gestione amministrativa di competenza di tutti i settori dell’Ente.
 
ART. 65
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
  1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
  2. La giunta comunale può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 51 della L. n. 142/1990 come recepito e modificato dalle LL.RR. nn. 48/1991 e 23/1998.
 
ART. 66
Collaborazioni esterne.
  1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
  2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
 
ART. 67
Ufficio di indirizzo e di controllo.
  1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D. Lgs. n. 267/2000.
 
ART.68
Controllo interno
  1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni al fine di garantire la regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
  2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per le rispettive competenze, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.
 
CAPO III
 
Il Segretario generale
 
ART.69
Segretario generale
  1. Il segretario generale è nominato dal sindaco; da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.
  2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario generale.
  3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
  4. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
 
 
ART.70
Funzioni del segretario generale
  1. Il segretario generale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
  2. Il segretario generale può partecipare a commissioni di studi e di lavoro interni all’Ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni in ordine tecnico – giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
  3. Il segretario generale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal sindaco.
 
ART.71
Vice segretario generale
  1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice segretario generale individuandolo in uno funzionario apicale dell’Ente in possesso di laurea.
  2. Il vice segretario generale collabora con il segretario generale, nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
  3. Al vice segretario spettano compiti di direzione e titolarità della struttura organizzativa di massima dimensione, attinente alle funzioni amministrative - istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali. 
 
ART. 72
Il Comandante del Corpo della Polizia Municipale
  1. Il Corpo della Polizia Municipale è posto, all’interno dell’Ente, in posizione di autonomia.
  2. Il comandante del Corpo della Polizia Municipale è responsabile verso il sindaco – da cui direttamente e funzionalmente dipende – dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico–operativo degli appartenenti del corpo e di tutto quanto previsto dalla L. n. 65/86, L.R. n. 17/90 e del regolamento della Polizia Municipale.
 
 
CAPO IV
 
LA RESPONSABILITA’
 
ART.73
Responsabilità verso il Comune
  1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
  2. Il sindaco, il segretario generale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del 1° comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
  3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario generale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
 
ART.74
Responsabilità verso terzi
  1. Gli amministratori, il segretario e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
  2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
  3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
  4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
 
ART.75
Responsabilità dei contabili
  1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
 
 
TITOLO V
 
FINANZA E CONTABILITA’
 
ART.76
Ordinamento
  1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
  2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
  3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.
 
ART. 77
Attività finanziaria del comune.
  1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazione a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
  2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
  3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazioni consiliari, imposte, tasse e tariffe.
  4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel dirigente responsabile del tributo.
  5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla  Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
 
 
ART. 78
Amministrazione dei beni comunali.
 
  1. Il sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente.
  2. Il segretario generale ed il ragioniere generale del Comune sono responsabili dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
  3. I beni patrimoniali comunali non utilizzati, in proprio e non, destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
  4. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
 
ART. 79
Bilancio comunale
 
  1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
  2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio triennale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.
  3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per missioni e programmi.
  4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.
 
ART. 80
Rendiconto della gestione
 
  1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati, nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
  2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 Aprile dell’anno successivo.
  3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
 
ART.81
Attività contrattuali
 
  1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
  2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
  3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
 
ART. 82
Collegio dei revisori dei conti
 
  1. Il Consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
  2. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienze nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.
  3. L’organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nel rendiconto del bilancio.
  4. Nella relazione di cui al precedente comma il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  5. L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
  6. L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
 
ART. 83
Tesoreria
 
  1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
  1. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
  2. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’Ente.
  3. Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
  4. Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
  1. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolate dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
 
 
 
ART. 84
Controllo economico della gestione
 
  1. I responsabili degli uffici e dei servizi, possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
  2. Le operazioni eseguite e loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenze, da adottarsi sentito il collegio dei revisori. 
 
TITOLO VI
 
DIRITTI DEI CONTRIBUENTI
 
ART. 85
Tutela della buona fede
 
1.I rapporti tra i contribuenti e l’amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
 
ART.86
Efficacia delle disposizioni tributarie
 
1.Le disposizioni che prevedono adempimenti a carico dei contribuenti debbono avere scadenza non anteriore al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
 
ART. 87
Conoscenza degli atti
 
1.L’amministrazione comunale assicura l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazione pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
2.Gli atti sono, in ogni caso, comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
3.Gli atti devono indicare:
a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
 
ART. 88
Informazioni e semplificazioni
 
1.Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’art.18, commi 2 e3, della Legge 7.8.1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento di ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall’azione amministrativa.
2.Prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione comunale deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
 
 
ART. 89
Compensazione
 
1.Il contribuente può estinguere l’obbligazione tributaria anche per compensazione secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. La medesima facoltà viene riconosciuta all’Ente nei confronti del contribuente moroso.
 
ART. 90
Interpello del contribuente
 
1.Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all’Amministrazione comunale, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizione tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2.La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3.La risposta dell’Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza d’interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l’Amministrazione concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
4.Nel caso in cui l’istanza d’interpello, formulata da un numero elevata di contribuenti, concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l’Amministrazione può rispondere collettivamente attraverso una circolare.
 
 
TITOLO VII
 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 
ART. 91
Abrogazione di norme regolamentari preesistenti
 
1.Tutte le norme preesistenti nei vari regolamenti del Comune in contrasto col presente statuto sono automaticamente ed immediatamente abrogate.
2.I regolamenti vanno rivisitati alla luce delle nuove disposizioni statutarie entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto.
 
ART. 92
Revisione dello statuto
 
1.Le modifiche statutarie e l’entrata in vigore delle stesse sono soggette alla stessa disciplina legislativa prevista per l’approvazione dello statuto.
2.Nessuna iniziativa per la modifica dello statuto è ammessa se non siano trascorsi almeno sei mesi dall’entrata in vigore ed in ogni caso dall’ultima modifica.
3.L’iniziativa di modifica dello statuto respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata nel corso della durata in carica dello stesso consiglio.
 
Art. 93
Entrata in vigore

 
1. Lo statuto, dopo la definizione del procedimento previsto dalla legge, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.