Il permesso di soggiorno contiene l’indicazione del codice fiscale.
All’atto del ritiro dovrà
essere esibita la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi
in materia sanitaria (iscrizione al S.S.N.).
Ai fini del rinnovo la questura può richiedere documentazione comprovante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico. Tale documentazione può essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall’interessato con la richiesta di rinnovo.
La perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non costituisce comunque motivo per privare il lavoratore, e i suoi familiari legalmente residenti, del permesso di soggiorno. Lo straniero può, infatti, essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.
I permessi di soggiorno per turismo possono essere rinnovati solo se ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre 6 mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
e) Rifiuto
Allo straniero è concesso un periodo di 15 giorni lavorativi per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente l’Italia, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà all’emissione del provvedimento di espulsione.
Anche fuori dei casi d’espulsione, quando occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto avverte il console dello Stato d’appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, o concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificatamente indicato e lasciare l’Italia.
Come e dove si presenta
il ricorso?
Il permesso di soggiorno per studio o formazione, salvo che sia diversamente stabilito da accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, nei limiti delle quote fissate annualmente attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea documentazione riguardante il rapporto di lavoro subordinato o, in caso di lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio, nonché di ogni altro adempimento amministrativo richiesto e della documentazione comprovante la disponibilità finanziaria occorrente per l’esercizio dell’attività.