1. Il Comune di Rosolini è un ente locale autonomo,
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel
rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo
svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini
istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Rosolini nei
rapporti con lo Stato, con la Regione Sicilia, con la Provincia di Siracusa e
con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi
indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
4. Appartengono alla comunità rosolinese coloro che
risiedono nel territorio comunale o vi hanno dimora o vi svolgono abitualmente
attività lavorativa.
5. Il Comune di Rosolini:
a) è ente democratico che crede nei principi
europeistici, della pace e della solidarietà;
b) si riconosce in un sistema statuale unitario di
tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia e della
sussidiarietà degli enti locali;
c) considerata, in particolare, la peculiare realtà
territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri
Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi
compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o
di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà,
secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai cittadini;
d) valorizza ogni forma di collaborazione con gli
altri enti locali e con i soggetti privati che svolgono funzioni pubbliche;
e) realizza, con i poteri e gli istituti del presente
statuto, l'autogoverno della comunità.
ART. 2
1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso
civile, sociale ed economico della comunità di Rosolini ispirandosi ai valori e
agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la
cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione
dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche
alla attività amministrativa.
3. In particolare, il Comune ispira la sua azione ai
seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono
l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione
internazionale e di integrazione razziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse
naturali, ambientali, storiche, culturali, architettoniche e delle tradizioni
locali;
d) tutela della vita umana, della persona e della
famiglia, valorizzazione sociale della genitorialità e dei minori, assicurando
sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e
dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale
per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
e)
superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di
iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
f) promozione delle attività culturali, sportive e
del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di
socializzazione giovanile, e anziana;
g) promozione della funzione sociale e della
iniziativa economica in tutti i settori, anche attraverso il sostegno a forme
di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli
squilibri economici, sociali e territoriali.
4. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi
della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto
delle compatibilità ambientali.
5. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto
del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e
internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di
un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle
persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e
salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle
biodiversità.
6. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle
seguenti finalità:
a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione
dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica,
amministrativa, economica e sociale del Comune di Rosolini; a tal fine sostiene
e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle
libere associazioni;
b) rispetto e tutela delle diversità etniche,
linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione
dei valori e della cultura della tolleranza;
c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale
e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e
svantaggiate;
ART. 3
1. Il territorio del Comune è delimitato dalle vigenti disposizioni di
legge e si estende ai confini dei Comuni di Noto, Ispica, Modica e Ragusa.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in
via Roma n. 2. Lo stesso è dedicato a “G. Cartia”.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono
normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso
di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del Comune di Rosolini
non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia,
l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di
ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
ART. 4
Stemma e
gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica
con il nome di “Comune di Rosolini”.
2. Lo stemma del Comune, giusta deliberazione
consiliare n. 281/1991, è raffigurato da un’aquila con ali spiegate, gli
artigli adunchi e distesi, sormontata da una corona all’antica d’oro, con lo
scudo dello stemma dei principi Moncada - Paternò sul petto e con striscia ai
piedi contenente la dicitura “Universitas Rosolinorum Regi beneficio” su fondo
azzurro.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche
ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la
partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre
che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione
dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un
pubblico interesse.
ART. 5
Consiglio
comunale dei ragazzi
1. Il Comune allo scopo di favorire la
partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del
consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito
di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale,
sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e
spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti
con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del
consiglio comunale dei ragazzi, sono stabilite con apposito regolamento.
Biblioteca
pubblica
1.Il
Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per
assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità, ed una via
attraverso la quale:
a) mettere a disposizione di
tutti le testimonianze del pensiero dell’uomo;
b) conservare la memoria della
propria comunità.
2. Il Comune assicura l’autonomia culturale della
propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la
via attraverso la quale realizza l’integrazione delle risorse e qualificare i propri
servizi quale sistema informativo.
3. Il Comune gestirà il servizio di biblioteca
pubblica secondo i termini che saranno previsti dall’apposito regolamento.
ART. 7
Programmazione
e cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso
gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza,
avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali,
sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione
e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Siracusa, con la
Regione Sicilia e con l’Unione Europea nel rispetto delle competenze previste
nei Trattati, Regolamenti e Direttive.
ART. 8
1.Viene
istituito nella sede municipale – in luogo facilmente accessibile al pubblico
privo di barriere architettoniche – l’Albo pretorio comunale per la
pubblicazione delle deliberazioni, concessioni, ordinanze, atti e manifesti che
devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2.Il messo comunale incaricato è responsabile delle affissioni.
3.Il segretario generale del Comune, o il vicario
che lo sostituisce, sono responsabili delle pubblicazioni degli atti da
affiggere all’albo pretorio, a cura del messo comunale.
4. L’albo pretorio è posto nelle adiacenze dell’”ufficio
relazioni con il pubblico”.
TITOLO II
CAPO I
ART. 9
Organi
1. Sono organi di governo del Comune il consiglio
comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite
dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di
controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed
è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di
ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione
amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei
confronti del consiglio.
ART. 10
Deliberazioni
degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono
assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto
le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una
persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte
di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la
verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata
dal segretario generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal
Regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario generale non partecipa alle sedute
quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via
temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente,
di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute della giunta sono firmati
dal sindaco e dal segretario generale, mentre quelli delle sedute del consiglio
sono firmati dal presidente e dal segretario generale.
Consiglio
comunale
1.Il consiglio comunale è dotato di autonomia
organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera
l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua
applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita a un
consigliere comunale, eletto tra i consiglieri nella prima seduta del
consiglio. Successivamente è eletto il vice – presidente.
2.L'elezione, la durata in carica, la composizione e
lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le
competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie
attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure
stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per
la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla
legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del
mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma l'azione
complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, ragionevolezza, trasparenza e
legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono
contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di
reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale è dotato di autonomia
funzionale ed organizzativa con propri servizi, attrezzature, risorse
finanziarie ed apposite strutture in cui operare. La Giunta, nella redazione
del bilancio, annuale e pluriennale, prevede le somme necessarie per
assicurarne l’autonomia.
8. Il consiglio comunale ispira la propria azione al
principio di solidarietà.
ART. 12
Sessioni e
convocazione
1. L'attività del consiglio comunale si svolge in
sessione ordinaria, straordinaria o urgente.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate
ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni
inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio
di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate
almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno
tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un
anticipo di almeno 24 ore.
3 bis. Sono straordinarie le sessioni che hanno
luogo in qualsiasi periodo dell’anno; sono urgenti le sessioni nelle quali la
consegna degli avvisi di convocazione è eseguita almeno 24 ore prima dell’ora
stabilita per la seduta consiliare.
3 ter. In ogni caso non può essere indetta la
sessione se gli argomenti non sono corredati dai pareri e dalle attestazioni
previste dalla legge.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del
giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente di sua
iniziativa o su richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri; in
tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti
all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. Per le funzioni di indirizzo e controllo
assegnate alla competenza del consiglio su richiesta possono essere portati
all’ordine del giorno argomenti su criteri generali cui devono attenersi gli
altri organi dell’Ente nell’adozione degli specifici atti di competenza.
6. La convocazione è effettuata tramite avvisi
scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun
consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve
risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere
anche una seconda convocazione, secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni di legge e dal regolamento
dell'organo consiliare.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri
argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la
convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e
può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata
la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere
affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito
per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da
consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da
trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno
quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due
giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel
caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i
casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene effettuata presidente uscente e deve aver luogo entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.
11. I casi di decadenza e scioglimento del consiglio
comunale sono regolati dalla legge.
ART. 13
Presidente del
consiglio comunale
1.Il presidente del consiglio comunale rappresenta il consiglio , ne tutela la dignità del ruolo e ne assicura l’esercizio delle funzioni.
1 bis. Il Presidente del Consiglio viene eletto dai consiglieri in carica, quando lo stesso riporta almeno i 2/3 dei voti dei consiglieri attribuiti; se ciò non dovesse avvenire ci sarà una seconda votazione in cui sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.Il presidente in particolare:
a)emana annualmente, ai fini dell’autonomia contabile del consiglio, le direttive tese all’attuazione dei programmi di funzionamento del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo;
b)autorizza i consiglieri comunali in ordine ad
incarichi speciali o missioni svolte per ragioni connesse al mandato;
c)rilascia attestazioni o certificazioni su
problematiche riguardanti i consiglieri comunali.
3. Al presidente spettano, in ogni caso, i poteri
più dettagliatamente previsti dal regolamento consiliare.
4. I poteri di cui ai commi precedenti, in caso di
assenza o impedimento del presidente, sono attribuiti al vice presidente e, in
caso di assenza di questi, al consigliere anziano per voti.
ART. 14
Linee
programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto
di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo
integrazioni, adeguamenti e modifiche.
3. Con cadenza almeno semestrale, entro il 30 Aprile
ed entro il 30 Ottobre, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a
verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi
assessori.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo,
il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello
stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto
documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado
di realizzazione degli interventi previsti.
ART. 15
Commissioni
1. Il consiglio comunale potrà istituire, con
apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini
di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono
composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto
riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la
presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri,
l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito
regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata
a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
ART. 16
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la
sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano
l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono
esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il
maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano
di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni, in generale, per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
ART. 17
Diritti e
doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare
interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto
di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal
regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere
dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti,
tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di
visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro
atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto
nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a
ottenere, da parte del sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle
questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza
dei capigruppo, di cui al successivo art. 18 del presente Statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un
domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli
avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni
consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità
stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
6. I consiglieri comunali godono dell’indennità di carica
prevista dalla legge e dettagliatamente disciplinata dal regolamento comunale
per il funzionamento del consiglio.
ART. 18
Gruppi
consiliari
1.I consiglieri possono costituirsi in gruppi,
secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno
comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente alla indicazione
del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della
designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle
elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta,
che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2.I consiglieri comunali possono costituire gruppi
non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché
tali gruppi risultino composti dal numero minimo di membri previsti dal
regolamento consiliare.
3.È istituita, presso il Comune di Rosolini, la conferenza dei capigruppo,
finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 17, comma 3,
del presente Statuto e dalla vigente normativa. La disciplina, il funzionamento
e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio
comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso
l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.
5. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da
più di otto consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a
disposizione, per tale scopo, dal sindaco, nei giorni e nelle ore in cui vi sia
il normale funzionamento degli uffici comunali.
Sindaco
1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini
secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di
ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione
dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo
responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato
connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al
segretario generale, al direttore generale, se nominato, e ai responsabili
degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché
sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli
dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento
delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre
competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli
assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti
dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati
dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce
di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle
persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono
assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di
amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze
connesse all'ufficio.
Attribuzioni
di amministrazione
1. Il sindaco ha la rappresentanza generale
dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o
consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in
particolare il sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e
amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli
assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere
accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge,
sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 1, lett. b) 6
della L.R. n. 48/1991 e dall’ art.8 del d.lgs. n. 267/2000;
d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge;
e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei
casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale;
d) nomina il segretario generale, scegliendolo
nell'apposito albo;
e) conferisce e revoca al segretario generale, se lo
ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di
direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri
Comuni per la nomina del direttore;
f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in
base a esigenze effettive e verificabili.
ART. 21
1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di
vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le
informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di
atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le
società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali
delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del
Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario generale o del
direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera
attività del Comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad
assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società
appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi
indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla
giunta.
ART. 22
1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di
organizzazione:
a)stabilisce
gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della giunta comunale, ne
dispone la convocazione e la presiede;
b)esercita i poteri di polizia nelle adunanze
consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco
presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c)propone argomenti da trattare in giunta, ne
dispone la convocazione e la presiede;
ART. 23
Vice - sindaco
1. Il vice - sindaco nominato tale dal sindaco è
l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del
sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli
assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi
previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
ART. 24
Mozioni di
sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario a una
proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel
caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal
sessantacinque per cento dei consiglieri assegnati.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, ne consegue l’immediata cessazione dalla carica degli organi del Comune secondo le modalità previste dall’art. 10 della L. R. n. 35/1997.
ART. 25
Dimissioni e
impedimento permanente del sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al
consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione.
Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con
contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato
da una commissione di 5 persone eletta dal consiglio comunale e composta da
soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo
specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento
viene attivata dal vice - sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di
età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla
nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in
seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della
commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
ART. 26
Giunta
comunale
1. La giunta è organo di impulso e di gestione
amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune e impronta la
propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio
comunale sulla sua attività.
1.La
giunta è composta dal sindaco, che la preside, e da un numero di assessori, di
cui uno investito della carica di vice sindaco, che non deve essere superiore
ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali
assegnati.
2.Spetta
al sindaco, di volta in volta, con propria determinazione stabilire il numero
dei componenti della giunta nei limiti di cui sopra.
3.Gli assessori possono partecipare alle sedute del
consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
4. La disposizione si applica, sin dall’entrata in
vigore del presente statuto, alla giunta in carica.
ART. 28
Nomina
1. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori
dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni
gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo
stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della
revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della
giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro
il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la
giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in
occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Funzionamento
della giunta
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco,
che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del
giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli
assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento
della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti 4
componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
ART. 30
Competenze
1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e
compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non
siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al
sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi
comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione
agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e
di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle
attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al
consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti
i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di
bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità
ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le
proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di
raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al
consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove.
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi
pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a
enti e persone;
h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza
il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e
donazioni;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i
referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso
l'accertamento della regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi e
individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato
quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro
organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle
competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi
decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per
misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
p) determina, sentiti i revisori dei conti, i
misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo
i principi stabiliti dal consiglio;
q) approva il Peg su proposta del direttore
generale;
r) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli
casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi
di governo.
CAPO I
Partecipazione
e decentramento
ART. 31
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei
cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di
assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso
l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei
singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone e approva un
regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono
far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
CAPO II
Associazionismo
e volontariato
ART. 32
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di
associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle
interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi
comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è
necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e
comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni
segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali
espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare
annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta
delle associazioni.
ART. 33
Diritti
delle associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per
il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui
è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito
alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono
sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di
pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3.I pareri devono pervenire all'ente nei termini
stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10
giorni.
ART. 34
Contributi
alle associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con
esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo
svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione
delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in
natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di
godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito
regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione
con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite
nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della
collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in
denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito
rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
ART. 35
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della
popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita
personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di
emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Gli enti che svolgono attività di volontariato
possono esprimere pareri su bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a
progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di
attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di
importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e
siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
CAPO
III
Modalità di
partecipazione
ART. 36
Consultazioni
1. L'amministrazione comunale può indire
consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in
merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in
apposito regolamento.
ART. 37
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio
comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione
per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse del Comune o per
esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza
formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte
all'amministrazione.
3.
La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in
esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio
comunale.
4.
Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone l'organo competente deve
pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5.Il
contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della
petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e,
comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che
risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500
persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo
della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio
comunale, da convocarsi entro 30 giorni.
Proposte
1.Qualora
un numero di elettori del Comune non inferiore a 500 avanzi al sindaco proposte
per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte
siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura
dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei
responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la
proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in
consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e
deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal
ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono
pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre
firmatari della proposta.
ART. 39
Referendum
1.Un
numero di elettori residenti, non inferiore a 1.500 degli iscritti nelle liste
elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di
competenza comunale.
2.Non
possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di
attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo
stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto comunale;
b) Regolamento del consiglio comunale;
c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici
attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve
essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in
ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti
del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente
comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel
quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta
delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la
proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del
risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione
dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni
approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere
adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri
comunali.
ART. 40
Accesso agli
atti
1.Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti
dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono
servizi pubblici.
2.Possono essere sottratti alla consultazione
soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o
sottoposti a limiti di divulgazione.
3.La
consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari
formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da
apposito regolamento.
4.In caso di diniego da parte dell'impiegato o
funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta
per iscritto al sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie
determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5.In caso di diniego devono essere esplicitamente
citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto
richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità
per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
ART. 41
Diritto di
informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione
di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere
adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante
affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato
nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi,
a ciò destinati, situati nelle vie
Manzoni 96 bis (Ufficio Servizi Sociali), Solferino (ufficio
decentrato), Casa del Fanciullo (Comando della Polizia Municipale), Bellini
(Ufficio Tecnico Comunale) e nella piazza Masaniello (Palazzo di Città).
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale
che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta
pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono
essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti
e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati
nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e
ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al
sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività
amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere
motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.
CAPO IV
Difensore
civico
ART. 43
Nomina
1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale,
salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la
provincia di Siracusa, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei
consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al
presente articolo, può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione
comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve
avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di
indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso
del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e
commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il
consiglio che lo ha eletto.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla
carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali,
provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità
montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i
membri di partiti politici, o che abbiano rivestito tali cariche o funzioni nei
due anni precedenti a quando si dovrà procedere alla nomina;
c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i
dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti
contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi
titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo
all'amministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il
quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il segretario
comunale.
ART. 44
Decadenza
1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una
condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause
inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio
comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo
incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei
consiglieri;
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o
dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il
consiglio comunale a provvedere.
ART. 45
Funzioni
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire
presso gli organi e uffici del Comune, allo scopo di garantire l'osservanza del
presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei
cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro
richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia
stato violata la legge, lo statuto, o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la
violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e
indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri
diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare
affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio
interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere
disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno due giorni la settimana.
ART. 46
Facoltà e
prerogative
1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso
idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai
servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nell'esercizio del suo
mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione
comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del
servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che
possa essergli opposto il segreto di ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni
sull'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che
gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla
Magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo
competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni,
concordandone eventualmente il contenuto.
6. È facoltà del difensore civico, quale garante
dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di
presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle
commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.
A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
ART. 47
Relazione
annuale
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il
mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente,
illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità
riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di
eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al
primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento
dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a
garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo
pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni
in consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il
difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché
siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30
giorni.
Indennità di
funzione
1. Al difensore civico è corrisposta una indennità
di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.
CAPO V
ART.49
Diritto di
intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un
diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo
ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla
legge o dal regolamento.
2. L’amministrazione comunale
deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di
colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui
le decisioni devono essere adottate.
ART. 50
Procedimenti a
istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti a
istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere
sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o
l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o
nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. A ogni istanza rivolta a
ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere
data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento,
comunque non superiore a sessanta giorni.
4. Nel caso l’atto o
provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi
legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro
comunicazione della richiesta ricevuta.
5.
Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie,
proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
ART. 51
1. Nel caso di procedimenti a
impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai
soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono
essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il
termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza
individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare
istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati
possono altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente
dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in
merito.
3. Qualora per l’elevato numero
degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui
al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi
dell’art.38 dello statuto.
ART.52
Determinazione
del contenuto dell’atto.
1. Nei casi previsti dai due
articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le
procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un
accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che
di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo
medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità
dell’amministrazione.
TITOLO III
ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA
ART.53
Obiettivi
dell’attività amministrativa.
1. Il Comune informa la propria
attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di
trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle
procedure.
2. Gli organi di governo del Comune e i
dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze
degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente
statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune allo scopo di
soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste
dal presente statuto, nonchè forme di cooperazione con altri Comuni e con la
provincia.
Servizi
pubblici comunali.
1. Il Comune può istituire e
gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e
servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con
diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
ART.55
Forme di
gestione dei servizi pubblici.
1. Il consiglio comunale può
deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti
forme:
a) in economia, quando per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi quando
esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di
azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e
imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a
responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo
della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in
relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti
pubblici e privati; f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma,
unioni di comuni nonchè in ogni altra forma consentita dalla Legge.
2. Il Comune può partecipare a
società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che
la Legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare
impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai
suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto
comune.
4. I poteri, a eccezione del
referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli
atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle
istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
ART.56
Aziende speciali.
1. Il Consiglio comunale può
deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica
e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali
informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di
efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed
economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi
compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza
delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del
territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire
l’economicità e la migliore qualità dei servizi.
Struttura
delle aziende speciali.
1. Lo statuto delle aziende
speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i
controlli.
2. Sono organi delle aziende
speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il
collegio di revisione.
3. Il presidente e gli
amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone
in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di
speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni
esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per
pubblico concorso, salvo i casi in cui la legge consente la chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale
provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il
capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione
delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle
tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale
approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto
consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle
aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di
legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle
finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.
Istituzione
1. le istituzioni sono
organismi strumentali del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotate di
personalità giuridica, di autonomia gestionale e di propri statuti approvati
dal consiglio comunale..
2. Sono organi delle
istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione
sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per
documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle
finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale
determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la
fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i
programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di
amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito
delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale secondo le
modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
6. Il regolamento comunale può
anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla
gestione o al controllo dell' istituzione.
ART. 59
Società per
azioni o a responsabilità limitata.
1. Il consiglio comunale può
approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità
limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche
alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo
statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio
comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti
pubblici negli organi di
amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri
rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e
nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e
degli utenti.
4. I consiglieri comunali non
possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per
azioni o a responsabilità limitata.
5. Il sindaco o un suo delegato
partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il consiglio comunale
provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a
responsabilità limitata e a controllare
che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito
dell'attività esercitata dalla società medesima.
1. Il consiglio comunale, su
proposta della giunta delibera apposite convenzioni da stipularsi con
amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire
in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono
stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i
loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
ART. 61
Consorzi
1. Il comune, può partecipare
alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata
di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in
quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio
comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai
sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve
prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli
atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui
all'articolo 41, 2° comma del presente
statuto.
4. Il Sindaco o un suo
delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla
quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del
consorzio.
ART.62
Accordi di
programma
1. Il sindaco per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata
del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria
o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare
il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma,
consiste nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente
della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito
in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale
dell'accordo stesso;
TITOLO IV
CAPO I
UFFICI
ART. 63
Principi
strutturali e organizzativi
1. L'amministrazione del Comune
si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere
improntata ai seguenti principi:
a) una organizzazione del
lavoro per progetti, obiettivi e programmi,
b) l'analisi e l'individuazione
delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia
dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) il superamento della
separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il
conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e
della massima collaborazione tra gli uffici.
ART. 64
Organizzazione
degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con
appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme
del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base
della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio
comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa
attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati
in settori secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri
di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici
operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando
costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti,
verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti
al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei
cittadini.
ART. 65
Regolamento
degli uffici e dei servizi.
1. Il Comune attraverso il
regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione
e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le
responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra
gli uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi
amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma
al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione
politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena
autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e
di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili
spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di
definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e
la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di
professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune
si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di
omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto
dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o
di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e
applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e
tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le
rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme
di legge e contrattuali in vigore.
ART. 66
Diritti e
doveri dei dipendenti.
1. I dipendenti comunali,
inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in
conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento
economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi
nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei
cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è
tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza
dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto
delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile
degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei
risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico
determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove
l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni
di lavoro idonee a preservarne la salute e la integrità psicofisica e
garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei
tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente dei
contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e
dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal
direttore e degli organi collegiali.
5. Il personale di cui al
precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali,
di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni
edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di
organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura
comunale.
PERSONALE
DIRETTIVO
ART. 67
Direttore
Generale
1. Il sindaco previa delibera
della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, anche al di fuori
della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i
criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
2. Qualora tale funzione venga
conferita all’esterno è necessario che la persona interessata sia in possesso
di laurea e di professionalità da documentarsi con apposito curriculum.
ART. 68
Compiti del
direttore generale.
1. Il direttore generale
provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di
governo dell'ente secondo le direttive che a tale riguardo, gli impartirà il
sindaco.
2. Il direttore generale
sovraintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia
ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. Il direttore generale
promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere, tranne
che nel caso di cui all’art. 27, comma 3, lett. s), del presente statuto.
4.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale
del sindaco, che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta
comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o
quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta,
nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
5.
Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di
direzione generale, le relativi funzioni possono essere conferite dal sindaco
al segretario generale.
ART. 69
Funzioni del direttore generale.
1. Compete al direttore
generale:
a)
l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi
politici, avvalendosi dei dirigenti di settore;
b)
la sovraintendenza in generale alla gestione dell’ente garantendo il
perseguimento di livelli ottimali di efficienza e efficacia;
c)
la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all’art. 11 D. Lgs.
n. 77/95 da sottoporre all’approvazione della giunta per il tramite del
sindaco;
d)
la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui
all’art. 40, comma II, lett. a), D.Lgs. n. 77/95;
e)
il coordinamento e la sovraintendenza dei dirigenti di settore;
f)
l’adozione di misure organizzative per l’analisi e la valutazione dei
costi dei singoli uffici, ai sensi dell’art. 18, comma I, D. Lgs. n. 29/93;
g)
l’adozione delle misure per l’interconnessione sia tra gli uffici della
stessa amministrazione, che con altre amministrazioni ai sensi rispettivamente
degli artt. 2, I comma, lett. c) e 11, comma I, del D. Lgs. n. 29/93;
h)
l’adozione degli atti di competenza dei dirigenti di settore
inadempienti, previa diffida;
i)
ogni altra competenza attribuitagli dal regolamento sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi o delegata dal sindaco.
2) La giunta può assegnare,
su proposta del sindaco qualora lo ritenga opportuno in relazione
all’intersettorialità o alla particolare complessità, la gestione di uno o più
servizi al direttore generale, con ogni effetto conseguente anche ai sensi del
D. Lgs. n. 77/95 e successivi modifiche ed integrazioni.
Il direttore generale
predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato
degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli
indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti
funzioni:
a ) Predispone, sulla base
delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi
particolari; b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli
indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta; c) verifica
l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi
preposto; d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei
responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di
quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti
collettivi di lavoro; e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro
straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi; f) emana gli
atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del
sindaco o dei responsabili dei servizi; g) gestisce i processi di mobilità
intersettoriale del personale; h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili
dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico
effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in
merito; i) promuove i procedimenti e adotta, invia surrogatoria, gli atti di
competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano
temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.
ART. 70
Responsabili degli uffici e dei servizi.
1.
I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel
regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2.
I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi
assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato,
ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla
giunta comunale.
3.
Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire
l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi
indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
ART. 71
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.
1.
I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza
dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei
canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2.
Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni
e svolgono inoltre le seguenti funzioni: a) presiedono le commissioni di gara e
di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono
alla giunta la designazioni degli altri membri; b) rilasciano le attestazioni e
le certificazioni; c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni
altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi
compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli
strumenti urbanistici; d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano
l'esecuzione; f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni
amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie
nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco; g) pronunciano le altre
ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle
riservate alla competenza del sindaco; h) promuovono i procedimenti
disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le
sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del
consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore; j) forniscono
al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per
la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione; k)
autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le
missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore
e dal sindaco; l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio
presso il comune; m) rispondono, nei confronti del direttore generale del
mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici
e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi
sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento
dei compiti loro assegnati.
1.E’ istituita la conferenza dei responsabili dei servizi, di cui fanno
parte il segretario generale, che la presiede, il direttore generale ed i
responsabili dei servizi. E’ convocata dal segretario generale, di sua
iniziativa o su richiesta di altro componente.
2.La conferenza svolge attività di programmazione, raccordo e
coordinamento a livello di attività di gestione amministrativa di competenza di
tutti i settori dell’Ente.
ART. 73
Incarichi
dirigenziali e di alta specializzazione
1. La giunta comunale, nelle
forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della
dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale
dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti
dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale può
assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la
titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo
determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.
51 della L. n. 142/1990 come recepito e modificato dalle LL.RR. nn. 48/1991 e
23/1998.
ART. 74
Collaborazioni
esterne.
1. Il regolamento può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di
lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per
il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei
all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore
alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo
trattamento economico.
ART. 75
Ufficio di
indirizzo e di controllo.
1. Il regolamento può prevedere
la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della
giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo
e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente
o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato
e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e
243 del D.Lgs. n. 267/2000.
Controllo
interno
1. Il Comune istituisce e attua
i controlli interni al fine di garantire la regolarità amministrativa e
contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
2. Spetta al regolamento di
contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per
le rispettive competenze, la disciplina delle modalità di funzionamento degli
strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con
altri Comuni e di incarichi esterni.
CAPO III
Il Segretario
generale
ART.77
Segretario
generale
1. Il segretario generale è
nominato dal sindaco; da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito
albo.
2. Il consiglio comunale può
approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione
consortile dell’ufficio del Segretario generale.
3. Lo stato giuridico e il
trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e
dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario generale, nel
rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica
agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
ART.78
1. Il segretario generale
partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che
sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario generale può
partecipare a commissioni di studi e di lavoro interni all’Ente e, con
l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i
pareri ed esprime valutazioni in ordine tecnico – giuridico al consiglio, alla
giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario generale
riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della
giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l’ufficio
comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei
referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei
consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario generale roga
i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria
l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti
unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal sindaco.
Vice
segretario generale
1. La dotazione organica del
personale potrà prevedere un vice segretario generale individuandolo in uno
funzionario apicale dell’Ente in possesso di laurea.
2. Il vice segretario generale
collabora con il segretario generale, nello svolgimento delle sue funzioni
organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Al vice segretario spettano
compiti di direzione e titolarità della struttura organizzativa di massima
dimensione, attinente alle funzioni amministrative - istituzionali degli organi
collegiali e degli affari generali.
ART. 80
1. Il Corpo della Polizia Municipale è posto,
all’interno dell’Ente, in posizione di autonomia.
2. Il comandante del Corpo della Polizia Municipale
è responsabile verso il sindaco – da cui direttamente e funzionalmente dipende
– dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico – operativo degli
appartenenti del corpo e di tutto quanto previsto dalla L. n. 65/86, L.R. n.
17/90 e del regolamento della Polizia Municipale.
CAPO IV
ART.81
Responsabilità
verso il Comune
1. Gli amministratori e i
dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da
violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario
generale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza direttamente o
in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano
luogo a responsabilità ai sensi del 1° comma, devono farne denuncia al
Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per
l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia
imputabile al segretario generale o a un responsabile di servizio la denuncia è
fatta a cura del sindaco.
ART.82
Responsabilità
verso terzi
1. Gli amministratori, il segretario,
il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro
conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa
grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto
al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o
dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente
articolo.
3. La responsabilità personale
dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia
violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di
compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo
ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il
dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del
diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune,
sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno
partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che
abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
ART.83
Responsabilità
dei contabili
1. Il tesoriere e ogni altro
contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della
gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale
autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della
gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di
regolamento.
ART.84
Ordinamento
1. L’ordinamento della finanza
del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal
regolamento.
2. Nell’ambito della finanza
pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di
risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità
delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio
demanio e patrimonio.
Attività finanziaria
del comune.
1. Le entrate finanziarie del
Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazione a
imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici,
trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di
natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita
per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali
sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le
entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo
sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione
dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell’ambito delle facoltà
concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazioni
consiliari, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in
materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati
dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti
amministrativi. In particolare, l’organo competente a rispondere all’istituto
dell’interpello è individuato nel dirigente responsabile del tributo.
5. Il Comune applica le imposte
tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i
principi di progressività stabiliti dalla
Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie
più deboli della popolazione.
ART. 86
Amministrazione
dei beni culturali.
1. Il sindaco dispone la
compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da
rivedersi annualmente.
2. Il segretario generale ed il
ragioniere generale del Comune sono responsabili dell’esattezza
dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della
conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
3. I beni patrimoniali comunali
non utilizzati, in proprio e non, destinati a funzioni sociali ai sensi del
titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto;
i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è
determinata dalla giunta comunale.
4. Le somme provenienti
dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o,
comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in
titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel
miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
ART. 87
Bilancio
comunale
1. L’ordinamento contabile del
Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al
regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del
Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini
di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal
regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità,
veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati
prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura
per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per
essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante
la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.
ART. 88
Rendiconto
della gestione
1. I fatti gestionali sono
rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati, nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto
del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato
dal Consiglio comunale entro il 30 Giugno dell’anno successivo.
3. La giunta comunale allega al
rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei
revisori dei conti.
ART.89
Attività
contrattuali
1. Il Comune, per il
perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli
appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli
acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei
contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del
procedimento di spesa.
3. La determinazione deve
indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del
contraente in base alle disposizioni vigenti.
Collegio dei
revisori dei conti
1. Il Consiglio comunale elegge
il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L’organo di revisione ha
diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è
rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienze nonché quando
ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del
mandato.
3. L’organo di revisione
collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di
indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di
deliberazione consiliare nel rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al
precedente comma il collegio dei
revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L’organo di revisione, ove
riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce
immediatamente al consiglio.
6. L’organo di revisione
risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la
diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
ART. 91
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di
tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le
entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di
incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei
tributi;
b) la riscossione di qualsiasi
altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione
all’Ente.
c) Il pagamento delle spese
ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di
bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) Il pagamento, anche in
mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei
contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il
tesoriere sono regolate dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da
apposita convenzione.
ART. 92
Controllo
economico della gestione
1. I responsabili degli uffici
e dei servizi, possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo
economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi
loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla giunta e dal
consiglio.
2. Le operazioni eseguite e
loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie
osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce
alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenze, da adottarsi sentito
il collegio dei revisori.
TITOLO VI
1.I
rapporti tra i contribuenti e l’amministrazione comunale sono improntati al
principio della collaborazione e della buona fede.
1.Le disposizioni che prevedono adempimenti a carico
dei contribuenti debbono avere scadenza non anteriore al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di
attuazione in esse espressamente previsti.
1.L’amministrazione comunale assicura l’effettiva
conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine
essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del
contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa
Amministrazione o di altre Amministrazione pubbliche indicate dal contribuente,
ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello
specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
2.Gli atti sono, in ogni caso, comunicati con
modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da
soggetti diversi dal loro destinatario.
3.Gli atti devono indicare:
a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere
informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il
responsabile del procedimento;
b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i
quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di
autotutela;
c)
le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa
cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
ART. 96
1.Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’art.18, commi 2 e3, della Legge 7.8.1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento di ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall’azione amministrativa.
2.Prima di procedere all’iscrizione a ruolo
derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora
sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,
l’Amministrazione comunale deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio
postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre
i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta
giorni dalla ricezione della richiesta.
ART. 97
1.Il
contribuente può estinguere l’obbligazione tributaria anche per compensazione
secondo le disposizioni vigenti in materia.
2.
La medesima facoltà viene riconosciuta all’Ente nei confronti del contribuente
moroso.
1.Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto
all’Amministrazione comunale, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e
specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizione
tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni
di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2.La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle
scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3.La risposta dell’Amministrazione, scritta e
motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza
d’interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora non pervenga al
contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che
l’Amministrazione concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato
dal richiedente.
4.Nel caso in cui l’istanza d’interpello, formulata
da un numero elevata di contribuenti, concerna la stessa questione o questioni
analoghe fra loro, l’Amministrazione può rispondere collettivamente attraverso
una circolare.
TITOLO VII
ART. 99
Abrogazione di
norme regolamentari preesistenti
1.Tutte le norme preesistenti nei vari regolamenti
del Comune in contrasto col presente statuto sono automaticamente ed
immediatamente abrogate.
2.I regolamenti vanno rivisitati alla luce delle
nuove disposizioni statutarie entro sei mesi dall’entrata in vigore del
presente statuto.
ART. 100
Revisione dello statuto
1.Le modifiche statutarie e l’entrata in vigore
delle stesse sono soggette alla stessa disciplina legislativa prevista per
l’approvazione dello statuto.
2.Nessuna iniziativa per la modifica dello
statuto è ammessa se non siano trascorsi almeno sei mesi dall’entrata in vigore
ed in ogni caso dall’ultima modifica.
3.L’iniziativa di modifica dello statuto
respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata nel corso della durata
in carica dello stesso consiglio.
Entrata in
vigore
1. Lo statuto, dopo la definizione del procedimento previsto dalla legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.